Maniglioni antipanico CE: keep calm and don't panic

Non è mai troppo tardi per mettersi in regola. Corre il rischio di incorrere in gravi sanzioni chi tutt’ora utilizza maniglioni non conformi alle normative di sicurezza stabilite dal D.L. 8 marzo 2006 e successive modifiche. 
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Tutto tranquillo sul fronte sicurezza per chi ha provveduto a tempo debito a sostituire i vecchi maniglioni antipanico con dispositivi a norma marcati CE.

Per chi invece tutt’ora utilizza maniglioni non conformi alle normative di sicurezza stabilite dal D.L. 8 marzo 2006 e successive modifiche, c'è il rischio di incorrere in gravi sanzioni

Ricordiamo infatti che l’ultimo Decreto Ministeriale del 12 aprile 2019, che introduce modifiche al D.M. 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del D.L. 8 marzo 2006, n. 139, non ha abolito l’obbligo dell’utilizzo di maniglioni marcati CE, pertanto restano in vigore le sanzioni già previste nei precedenti decreti. 

Ma al di là del rischio della sanzione, è fondamentale che i maniglioni antipanico rispettino le normative ministeriali per garantire una corretta via di fuga e preservare la sicurezza delle persone nei luoghi pubblici e di lavoro.

 

In particolare, l’installazione dei maniglioni antipanico è prevista nei seguenti casi:

Sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 
Vie di esodo aperte al pubblico meno di 10 utenti

 

L’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone

 
Vie di esodo non aperte al pubblico da 9 a 26 utenti

 

L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da
un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26

Sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 
Vie di esodo aperte al pubblico più di 9 utenti

 

L’attività è aperta al pubblico e la porta
è utilizzabile da più di 9 persone

 
Vie di esodo non aperte al pubblico più di 25 utenti

 

L’attività non è aperta al pubblico e la porta
è utilizzabile da più di 25 persone

 
Luoghi di lavoro a rischio incendi più di 5 addetti

 

Locali con lavorazioni e materiali a rischio esplosione
ed incendio con più di 5 lavoratori addetti

 

Se la vostra attività appartiene a una delle categorie per le quali è obbligatoria l’installazione dei maniglioni antipanico CE, meglio correre subito ai ripari e sostituire i maniglioni fuori legge, prima dell’ispezione dei Vigili del Fuoco o della Guardia di Finanza.

Sempre in prima linea nella sicurezza, CISA produce solo maniglioni a marcatura CE dal 2004, anno di introduzione dell’obbligo di legge.

Una grande esperienza che vi sarà d’aiuto nella scelta del modello migliore per le vostre esigenze: senza ingombri a pavimento, motorizzato, con LED incorporati, o con controllo accessi.
Affidatevi con fiducia ai nostri consulenti, ma soprattutto, “don’t panic”, la soluzione è a portata di mano.